Periodicità 2021 per l’invio spese sanitarie al Sistema TS

Periodicità 2021 per l’invio spese sanitarie al Sistema TS

Periodicità 2021 per l’invio spese sanitarie al Sistema TS

Con D.M. 29 gennaio 2021, il Ministero dell’Economia e delle finanze avalla la decisione presa solo
pochi giorni prima dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 22 gennaio 2021 di far slittare di 8
giorni il termine di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie 2020.
Ma si spinge anche oltre, ridisegnando il calendario delle trasmissioni per il 2021. Per il nuovo calendario
degli invii al Sistema Tessera Sanitaria leggi “La novità in-grafica”


Infatti, a differenza di quanto previsto in un primo momento con D.M. 19 ottobre 2020, la tanto temuta
trasmissione dei dati con cadenza mensile dal 2021 viene rimandata di un anno. Infatti, per il 2021 si avrà
una trasmissione semestrale, mentre la periodicità mensile scatterà dal 2022.


Ulteriore conferma si ha per la tempistica per effettuare l’opposizione all’utilizzo dei dati, mentre slitta di
un anno il termine per la comunicazione della volontà di avvalersi della trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS. Proviamo, dunque, a fare il punto sull’adempimento alla luce del nuovo calendario.


Cosa va inviato al Sistema Tessera Sanitaria


I dati che vanno trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria sono, sostanzialmente, quelli che l’Agenzia delle
Entrate utilizza per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata.


Pertanto, il Sistema TS raccoglie i dati relativi: a) alle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta
precedente; b) ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente
erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.
La trasmissione è obbligatoria per tutti coloro che operano, a vario titolo, nel mondo delle professioni
sanitarie o comunque hanno a che fare con la sanità.


Pertanto, l’adempimento riguarda le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, le parafarmacie, i
presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica
e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli
iscritti all’Albo dei medici chirurghi, degli odontoiatri, degli infermieri, degli psicologi, ostetriche,
radiologi e tecnici di radiologia medica, gli ottici.

Inoltre, sono obbligati all’invio anche molte altre professioni sanitarie (biologi, igienisti dentali,
fisioterapisti, logopedisti, podologi, giusto per citarne alcuni).
A partire dai dati relativi alle spese 2020, occorre indicare anche le modalità di pagamento delle spese
sanitarie (art. 1, comma 679, legge n. 160/2019). Ciò in quanto dal 2020 possono essere detratti in
dichiarazione solo le spese pagate con strumenti tracciabili (carte di credito, bancomat, etc.) ad esclusione
delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni
sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale
che, quindi, possono continuare ad essere pagate anche in contanti.


Il nuovo calendario per la trasmissione dei dati:


Viene completamente riscritta la tempistica per la trasmissione dei dati. In particolare, le spese sostenute:
- nel 2020 vanno trasmesse entro l’8 febbraio 2021;
- nel primo semestre 2021 andranno trasmesse entro il 31 luglio 2021;
- nel secondo semestre 2021 andranno trasmesse entro il 31 gennaio 2022;
- dal 1° gennaio 2022 andranno trasmesse entro la fine del mese successivo.
La data dell’8 febbraio per la trasmissione delle spese 2020 era stata già fissata dall’Agenzia delle Entrate
con il provvedimento 22 gennaio 2021.


Inoltre, il nuovo decreto specifica che per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e
veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale.
Opposizione all’utilizzo dei dati:
Il nuovo decreto conferma anche le nuove date per esercitare l’opposizione all’utilizzo dei dati fissate nel
provvedimento appena citato.


Infatti, l’opposizione può essere effettuata:
- dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021 per chi opta per l’accesso diretto al sistema TS;
- dal 1° ottobre 2020 all’8 febbraio 2021, per chi sceglie di farlo mediante comunicazione all’Agenzia
delle Entrate.

Altre novità:


Un’ultima novità interessa la proroga di un anno della possibilità di evitare l’utilizzo del Registratore
telematico per la trasmissione dei dati. In altre parole, i soggetti interessati possono comunicare al
Sistema TS mediante apposita funzionalità messa a disposizione sul portale www.sistemats.it la volontà
di adempiere agli obblighi previsti, fino al 31 dicembre 2021 (rispetto all’attuale 31 gennaio 2020),
mediante la trasmissione al Sistema TS dei dati dei corrispettivi giornalieri, comprensivi dei dati relativi
alle spese sanitarie e veterinarie, così come riportati sul documento commerciale.


Pertanto, solo dal 1° gennaio 2022 (rispetto all’attuale 1° gennaio 2021), i predetti soggetti trasmetteranno
al Sistema TS i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando gli strumenti tecnologici per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri utilizzando i
Registratori Telematici.