Investimenti di fine anno in beni strumentali e credito d’imposta

Investimenti di fine anno in beni strumentali e credito d’imposta

Investimenti di fine anno in beni strumentali e credito d’imposta

Il nuovo corso arriva con il disegno di legge di Bilancio 2021, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2020.

Le nuove regole ricalcano la stessa struttura della precedente disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019, articolo 1, commi da 185 a 197), ma presentano alcune sostanziali novità.

Rispetto alla precedente formulazione, la nuova normativa si caratterizza per aliquote agevolative più elevate, più alti limiti massimi delle spese ammissibili e minori tempi di fruizione. Ampliato anche l’ambito oggettivo del credito di imposta per i beni strumentali “generici”, aperto a imprese e professionisti, esteso ai beni immateriali.

La nuova versione del credito d’imposta è valida per gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e resterà in vigore fino alla fine del 2022, con possibile estensione fino al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti di almeno il 20% del costo di acquisizione.

 

Nuova disciplina valida dal 16 novembre 2020

 

La disciplina da applicare per la determinazione del credito d’imposta spettante dipende quindi dalla data di realizzazione degli investimenti.

Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 trovano applicazione le nuove norme dettate del disegno di legge di Bilancio 2021, mentre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020 sono soggetti alla disciplina contenuta nella legge di Bilancio 2020.

Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, riprendendo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/E/2017, si applicano le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del Tuir, ai sensi del quale:

  • per i beni acquisiti sulla base di un contratto di acquisto, vale la data della consegna o spedizione del bene, ovvero, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;

 

  • per i beni acquisiti mediante contratto di leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Pertanto, ai fini dell’agevolazione, rileva la data di consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. L’acquisizione in proprietà del bene a seguito di eventuale successivo riscatto non configura un’autonoma

ipotesi d’investimento agevolabile;

 

  • per i beni acquisiti mediante contratto di appalto, rileva il momento di ultimazione della prestazione, a meno che il contratto non preveda la liquidazione dei corrispettivi a SAL definitivi (ossia, con verifica ed accettazione senza riserve di ciascuno stato di avanzamento lavori, da parte del committente, ex art. 1666 c.c.), nel qual caso rileva il momento della liquidazione di ogni SAL;

 

  • per i beni costruiti in economia, i costi oggetto del credito d’imposta sono quelli sostenuti neL periodo agevolato, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato articolo 109 del Tuir, anche se i lavori sono iniziati o sospesi in esercizi precedenti al predetto periodo ed ultimati dopo la scadenza dell’agevolazione.

 

Ambito soggettivo

 

Con riguardo all’ambito soggettivo, la nuova disciplina ricalca la precedente dettata dalla legge di Bilancio 2020.

 In particolare, il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dalle regole fiscali di determinazione del reddito adottate. Per gli investimenti in beni ordinari non 4.0, sono ammessi anche gli esercenti arti e professioni.

Come per la precedente disciplina, il beneficio non spetta:

 

  • alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.

 

È inoltre confermato che, per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Misura del credito d’imposta

 Differenze tra la precedente e la nuova versione del credito d’imposta si riscontrano in relazione alla misura dell’agevolazione e ai tetti massimi di investimenti agevolabili.

 

Beni materiali 4.0

 Secondo la nuova disciplina, per gli investimenti materiali 4.0 (beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017), sono previste 3 aliquote agevolative (la disciplina previgente ne prevedeva 2) e viene fissato a 20 milioni di euro (doppio rispetto al precedente limite) il tetto massimo di investimenti agevolabili.

 

In particolare, per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:

 

  • 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

 

Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:

 

  • 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

 

Secondo la disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2020, il beneficio è pari al:

 

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

 

Beni immateriali 4.0

 Per i beni immateriali 4.0 (beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017, come integrato dalla legge di Bilancio 2018), invece, per gli investimenti effettuati nel corso di tutto il periodo agevolato (investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), il credito d’imposta è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Secondo la disciplina dettata dal comma 190 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020, il beneficio è pari al 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

 

Come nella precedente disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2020, sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

 

Beni “generici”

 Per investimenti in altri beni strumentali, diversi da quelli ricompresi nei predetti allegato A e B della legge di Bilancio 2017, il disegno di legge di Bilancio 2021 estende il credito d’imposta (di cui possono beneficiare sia le imprese che gli esercenti arti e professioni) ai beni immateriali generici (finora esclusi) ed aumenta sia la misura del beneficio che il limite massimo dei costi ammissibili.

 

Per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge di Bilancio 2017, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:

 

  • 10% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:
  • 2 milioni di euro per i beni materiali;
  • 1 milione di euro per i beni immateriali                                                               
  • 15 %per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile, sempre nel limite massimo dei costi ammissibili pari:
  • 2 milioni di euro per i beni materiali;
  • 1 milione di euro per i beni immateriali.

 

Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:

 

  • 2 milioni di euro per i beni materiali;
  • 1 milione di euro per i beni immateriali.

 

Secondo la disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2020, il beneficio è pari al 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

 

Periodo di fruizione

 Ulteriore differenza tra la nuova e la precedente disciplina investe il periodo di fruizione.

 

Secondo le nuove regole, il credito di imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni (materiali ed immateriali) 4.0.

 

Secondo la disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2020, invece l'utilizzo può partire a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni 4.0.

 

Come per la precedente disciplina, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997), ma in 3 quote annuali (anziché in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per i beni immateriali 4.0).

 

Le nuove regole prevedono inoltre che i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro possono utilizzare il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali “generici” in un’unica quota annuale.

 

Obblighi documentali

 

Rimangono confermati gli oneri documentali. In particolare, viene disposto che è necessario conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

 

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento della norma di riferimento.

 

Nel caso di investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0 (ricompresi negli allegati A e B annesso alla Legge di Bilancio 2017), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale della perizia o dell'attestato può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa.