Rottamazione: no alla compensazione

Le rate previste per il perfezionamento della rottamazione- quater introdotta con la Legge di Bilancio 2023 possono essere pagate esclusivamente con modalità previste dalla norma.

Rottamazione: no alla compensazione

Le rate previste per il perfezionamento della rottamazione- quater introdotta con la Legge di Bilancio 2023 possono essere pagate esclusivamente con modalità previste dalla norma.

 

Questo comporta che il relativo pagamento non può avvenire mediante la compensazione con crediti tributari commerciali di cui il contribuente è titolare.

Questo quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 372 pubblicata il 7 luglio scorso.

 

In particolare, l’istante che premette di voler aderire alla rottamazione quater richiedeva la possibilità di utilizzare un credito Iva di cui disponeva in compensazione ”orizzontale”, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,D.Lgs. 241/1997, per il pagamento di tutti i debiti che risultano dall’adesione alla definizione agevolata in parola.

 

Secondo la tesi dell’istante, infatti, nel caso di specie non opera il divieto prescritto dall’articolo 31, comma 1,D.L. 78/2010 che inibisce le compensazioni ”orizzontali” in presenza di debiti iscritti a ruolo, di importo superiore a 1.500 euro, il cui termine di pagamento è scaduto.

 

Come noto, l’articolo 1, commi 231-252 della Legge di Bilancio 2023 ha previsto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.

 

La norma dispone che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio2000 al 30 giugno 2022 possono essere “ rottamati” ed estinti corrispondendo esclusivamente le somme richieste a titolo di imposte nonché quelle previste a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

 

Sono quindi stralciate le somme richieste a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo30 D.P.R. 602/1973 , e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 112/1999.

 

L’importo complessivamente determinato potrà essere versato:

 

  • In unica soluzione entro il 31 ottobre 2023;
  • Ovvero in un massimo di 18 rate, di cui le prime due dovranno essere ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute da versare con scadenza rispettivamente del 31 ottobre 2023 e del 30 novembre 2023; il restante importo dovuto pari all’80% del totale sarà versato nelle restanti rate prescelte di pari importo alle seguenti scadenze: il 28 febbraio; il 31 maggio; il 31 luglio; il 30 novembre di ciascun anno.

 

Da ultimo, con riferimento alle modalità di versamento, il comma 242 stabilisce che il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

 

  1. Mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;
  2. Mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
  3. presso gli sportelli dell’agente della riscossione».

 

Ed è proprio sulle modalità di pagamento che si instaura l’annotato documento di prassi richiesto da un contribuente che intendeva procedere al pagamento mediante la compensazione orizzontale.

Istituto, quest’ultimo, che consiste nella possibilità di compensare i debiti tributari con controcrediti del contribuente risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

 

Si hanno due tipologie di compensazione fiscale:

compensazioni verticali (o “interne”), ovvero le c.d. compensazioni “imposta da imposta”, ossia quelle compensazioni attuate all’interno della medesima tipologia di imposta;

compensazioni orizzontali (o “esterne”), ovvero quelle che consentono di compensare imposte di natura diversa, ad esempio, un credito Iva con un debito Ires e/o contributivo.

 

Tuttavia, l’Agenzia ha risolto la questione in maniera molto chiara e senza lasciare ulteriori spiragli: la compensazione orizzontale non è un metodo di pagamento previsto dalla normativa di riferimento della rottamazione quater e dunque non può essere utilizzata.

 

Viene quindi fatto divieto di utilizzare crediti fiscali e commerciali di spettanza del contribuente per procedere al pagamento e quindi al perfezionamento della definizione agevolata dei ruoli.

 

Afferma testualmente l’Agenzia:

Con ogni evidenza, dunque, ai fini del valido perfezionamento della definizione in parola, il pagamento va eseguito esclusivamente con le modalità enucleate dal citato comma 242, che non contemplano il versamento e la compensazione tramite Modello F24 disciplinate dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997”.

 

In conclusione, l’Agenzia delle entrate afferma che per i contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione quater non è possibile utilizzare il proprio credito Iva, né qualunque altro credito tributario, e neppure i crediti ”commerciali” di cui eventualmente dispongono, per pagare gli importi dovuti per il valido perfezionamento della misura citata.