Decreto Rilancio: Credito d'imposta sulle locazioni ed eventuale cessione
Novità sulle locazioni
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha confermato sia il credito d'imposta del 60% del canone di locazione che la possibilità di cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Decreto Rilancio 2020: il credito d'imposta al 60% del canone di locazione
Entrando nel dettaglio, l'art. 28 rubricato “Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda“ del D.L. n. 34/2020, ha previsto un credito d'imposta del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
Chi può accedere?
Possono accedere al credito d'imposta del 60%:
- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;
- le strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dai ricavi e compensi;
- gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Quali canoni di locazione?
Il credito d'imposta spetta relativamente ai canoni di marzo, aprile e maggio.
Mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, per i canoni di aprile, maggio e giugno.
Credito d'imposta e condizioni di accesso
Indipendentemente dai soggetti beneficiari, il D.L. n. 34/2020 stabilisce che il credito d'imposta del 60% è utilizzabile solo dai soggetti locatari esercenti attività economica che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% in meno dello stesso mese del 2019.
La cessione del credito
Il comma relativo alla cessione del credito è stato confermato ed inserito in un separato articolo molto più complesso e articolato: l'art. 122 rubricato
"Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19”.
L'art. 122 prevede, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Nel dettaglio, l'opzione di cessione del credito è ammessa alle seguenti misure:
- credito d'imposta del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020 per botteghe e negozi (categoria catastale C/1) prevista dall'art. 65 del D.L. n. 18/2020 (c.d. #CuraItalia);
- credito d'imposta del 60% dell'ammontare del canone di locazione previsto dall'art. 28 del Decreto Rilancio 2020;
- credito d'imposta del 60% per l'adeguamento degli ambienti di lavoro previsto all'art. 120 del Decreto Rilancio 2020;
- credito d'imposta del 60% per la sanificazione dell'ambiente di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione previsto all'art. 125 del Decreto Rilancio 2020.