Il Concordato preventivo biennale
Il decreto legislativo n. 13/2024, entrato in vigore il 22 febbraio 2024, inaugura il nuovo istituto del concordato preventivo biennale dedicato ai soggetti Isa e agli aderenti al regime forfetario
È sbarcato nella Gazzetta Ufficiale di mercoledì 21 febbraio 2024, con la serie n. 43/2024, il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio, che fissa le nuove regole sul versante dell’accertamento tributario e la disciplina del concordato preventivo biennale.
In questo approfondimento dedicato al decreto entriamo nel dettaglio del funzionamento del concordato preventivo biennale, un istituto definitorio inedito rivolto ai contribuenti di minori dimensioni che grazie all’innovazione tecnologica e all’uso dei dati a disposizioni del Fisco, mira a semplificare gli adempimenti e a favorire, nel contempo, l’adempimento spontaneo.
Ricordiamo che il decreto è entrato in vigore ieri, 22 febbraio 2024 e le regole relative al concordato si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Art.6-Finalità
Il decreto dispone che, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di incentivare la tax compliance, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato, possono accedere ad un concordato preventivo biennale.
Art.7-Ambito di applicazione
Per l’applicazione del concordato, l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Inoltre, nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, per il solo periodo di imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.
Articolo 8 - Procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato
Il decreto dispone che l’Agenzia delle entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno (a parte il primo anno, per cui il termine slitta entro aprile) mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato.
Articolo 9 - Elaborazione e adesione alla proposta di concordato
La nuova disposizione prevede che la proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, valorizzando le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.
La metodologia, spiega il decreto, approvata con decreto del Mef, sentito il Garante della privacy, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati e delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale e delle risultanze della loro applicazione, nonché dei limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
La nuova normativa prevede, poi, che, per elaborare la proposta, l’Agenzia delle entrate acquisisca ulteriori dati dalle banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria. e di altri soggetti pubblici.
Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto per il versamento del saldo dovuto alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'Irap, che, per le persone fisiche, è fissato al 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa.
Per il primo anno di applicazione, si specifica che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale
Articolo 10 - Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale - requisiti
Il decreto chiarisce che i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni ai quali si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità se, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto entro i termini fissati dall’articolo 9 quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5mila euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, oppure per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici, secondo le specifiche disposizioni applicabili.
Articolo 11 - Cause di esclusione
Il decreto preclude l’accesso alla proposta di concordato preventivo biennale ai contribuenti che non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento o che siano stati condannati (o abbiano patteggiato) per un reato in materia di imposte sui redditi o Iva o per altri reati in materia finanziaria specificamente previsti.
Articolo 12 - Effetti dell’accettazione della proposta
Il decreto stabilisce che l’accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato. L’accettazione della proposta da parte degli enti indicati nella normativa obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.
L’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo, previa comunicazione al contribuente, delle somme non versate relative alle imposte dovute a seguito della adesione al concordato, ferma restando l’applicazione del trattamento sanzionatorio.
Articolo 13 – Adempimenti
Il decreto dispone che, nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Articolo 14 - Rinnovo del concordato
Al termine del biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti per l’accesso al concordato ed in assenza delle cause di esclusione, l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire negli stessi termini.
Articolo 15 - Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato
Il decreto prevede che il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato dalla differenza fra compensi in denaro o in natura e spese del periodo di imposta, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze di beni strumentali e redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone o associazioni.
Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2mila euro. Nel caso di società semplici e di soggetti ad esse equiparati, il limite di 2mila euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.
Articolo 16 - Reddito d’impresa oggetto di concordato
Il decreto chiarisce che il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato senza considerare i valori relativi a plusvalenze e sopravvenienze attive, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive ed i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone, associazioni o Geie ovvero in società ed enti soggetti ad Ires.
Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni ad esse applicabili.
Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito come sopra determinato.
In ogni caso, conclude sul punto il decreto, il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2mila euro. Nel caso snc e sas e di soggetti ad esse equiparati, il limite di 2mila euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.
Articolo 17 - Valore della produzione netta oggetto di concordato
Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell’Irap, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2mila euro.
Articolo 18 - Effetti del concordato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
L’adesione al concordato non produce effetti ai fini Iva, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.
Articolo 19 - Rilevanza delle basi imponibili concordate
Fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al comma 2 di questo articolo, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16. Il comma 2 dell’articolo prevede che in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui la differenza si realizza. Infine, per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, sono riconosciuti i benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, e cioè in sintesi:
- Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti per un importo superiore ad euro 5.000,00= annui relativa all’imposta sul valore aggiunto e superiore ad euro 20.000,00= annui relativamente alle imposte dirette ed all’Irap;
- Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore ad euro 50.000,00= annui;
- Esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative;
- Esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- Anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
- Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Articolo 20 - Determinazione degli acconti
Il decreto dispone che l’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato preventivo biennale, se l'acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Articolo 21 - Cessazione del concordato
Il decreto dispone che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso o cessa l’attività, con la precisazione che la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione dello stesso Indice sintetico di affidabilità fiscale.
Articolo 22 - Decadenza del concordato
Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, in cui risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità, specificatamente individuate.
Inoltre, cessa di avere efficacia a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, se i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato.
Altra causa di decadenza ricorre quando sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.
Infine, cessa di avere efficacia, oltre che per le espresse ipotesi di esclusione, anche quando è omesso il versamento delle imposte relative ai redditi e al valore della produzione netta dovute a seguito della adesione al concordato preventivo biennale.
Contribuenti che aderiscono al regime forfetario
Articolo 23 Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario
Il decreto prevede che i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate dalle disposizioni normative in esame.
Articolo 24 - Cause di esclusione
Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
Inoltre, non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che non posseggono i requisiti per l’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale o per i quali sussista una causa di esclusione.
Articolo 25 - Effetti dell’accettazione della proposta
L’accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato. L’Agenzia delle entrate provvede, previa comunicazione al contribuente, all’iscrizione a ruolo delle somme non versate relative alle imposte sui redditi oggetto di concordato, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative.
Articolo 26 - Adempimenti
Il decreto precisa che, nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario.
Articolo 27 - Rinnovo del concordato
L’articolato normativo dispone che, decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione specifiche, l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini previsti dalla legge per il versamento del saldo delle imposte, ossia, ad esempio, per alcuni soggetti come le persone fisiche, il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione.
Articolo 28 - Reddito oggetto di concordato
Il decreto prevede, per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, che il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni oggetto di concordato è determinato secondo metodologie che valorizzino le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi nonché con l’acquisizione di dati ulteriori da banche dati nelle disponibilità sia dell’Agenzia che di altri soggetti pubblici, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2mila euro, fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori.
Articolo 29 - Effetti del concordato ai fini Iva
L’adesione al concordato - stabilisce l'articolato normativo - non produce effetti a fini dell’Iva, la cui applicazione avviene secondo le regole previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario.
Articolo 30 - Rilevanza delle basi imponibili concordate
Il decreto stabilisce che gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, salvo che in presenza di circostanze eccezionali, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.
In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Mef, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato, il concordato stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.
Articolo 31 - Determinazione degli acconti
Il decreto stabilisce che l’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati.
Si specifica che, per l’anno 2024, se l’acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza fra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Articolo 32 - Cessazione del concordato
Il decreto dispone che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari oppure il contribuente cessa l’attività.
Articolo 33 - Decadenza del concordato
Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta oggetto dello stesso nei casi in cui si verifica una delle condizioni di decadenza previste dal decreto all’articolo 22, ove applicabili, e riferibili, ad esempio, all’accertamento di rilevanti importi non dichiarati o alla modifica della dichiarazione dei redditi.
Articolo 34 - Attività di accertamento
L’articolato di nuovo conio stabilisce che, per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti delle imposte sui redditi non possono essere effettuati salvo che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, ricorrano le cause di decadenza previste dal decreto.
La stessa Amministrazione finanziaria programma l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.
Articolo 35 - Disposizioni di coordinamento
Il decreto in esame chiarisce che, per l’adesione al concordato preventivo biennale, non si applica la disciplina sulle comunicazioni e adempimenti formali, che precluderebbero la fruizione di benefici fiscali, a talune condizioni.
Inoltre, si specifica che, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il reddito effettivo rileva anche ai fini Isee.
Articolo 37 - Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato
Il decreto dispone che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Mef, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Imposta regionale sulle attività produttive e Iva, per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31 luglio senza alcuna maggiorazione.
Articolo 38 - Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap e disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli indici sintetici di affidabilità fiscale
Il decreto stabilisce che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, le persone fisiche ed i soggetti i cui termini sono equiparati presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta mentre le persone giuridiche, soggette all’Ires, presentano la dichiarazione in via telematica entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Invece, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, i primi presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio delle Poste italiane Spa tra il 15 aprile ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, oppure in via telematica tra il 15 aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta mentre i secondi presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
I sostituti d'imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti equiparati a questi fini presentano in via telematica la dichiarazione dal 15 aprile al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.
Infine, in deroga a quanto ordinariamente previsto, per il periodo d'imposta 2024 i programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sono resi disponibili entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.