D.M.14.6.2024: al via il concordato preventivo biennale

È ai nastri di partenza il concordato preventivo biennale a seguito della pubblicazione del D.M. 14.6.2024

D.M.14.6.2024: al via il concordato preventivo biennale

È ai nastri di partenza il concordato preventivo biennale a seguito della pubblicazione del D.M. 14.6.2024, di approvazione della specifica metodologia, in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa, ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato.

 

Il software “Il tuo ISA 2024 CPB” – appena diramato dall’Agenzia delle entrate – calcola la proposta per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione netta (rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap), e consente di dichiarare i dati degli ISA e degli altri dati specifici per il CPB.

 

In forza di quanto dettato dall’articolo 2, D.M. 14.6.2024, la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula la proposta di concordato con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1, dove vengono descritti i diversi passaggi metodologici che conducono alla definizione della proposta di CPB.

 

Partendo dal reddito dichiarato dal contribuente nell’annualità oggetto di dichiarazione (p.i. 2023), per la definizione della proposta concordataria vengono previsti i seguenti passaggi:

  • misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;
  • valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
  • confronto con valori di riferimento settoriali;
  • criterio formulazione base Irap;
  • rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

 

L’articolo 4, D.M. 14.6.2024, rileva che, in base a quanto previsto agli articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, D.Lgs. 13/2024, fermo restando quanto disposto agli articoli 212232 e 33 del medesimo D.Lgs. 13/2024, in ordine alle ulteriori ipotesi di cessazione o decadenza, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dai richiamati articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, D.Lgs. 13/2024, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

 

  1. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, D.Lgs. 1/2018;
  2. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
  3. danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
  4. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
  5. l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
  6. la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
  7. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
  8. cessione in affitto dell’unica azienda;
  9. sospensione dell’attività ai fini amministrativi, dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  10. sospensione dell’esercizio della professione, dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

 

Inoltre, l’articolo 5, D.M. 14.6.2024, ai fini dell’adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, tiene conto d possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.

A tal fine, i redditi e il valore della produzione netta, individuati con la metodologia approvata con il D.M. 14 giugno 2024, relativi al periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, sono così ridotti:

  1. in misura pari al 10% in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
  2. in misura pari al 20% in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
  3. in misura pari al 30% in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

 

Gli eventi straordinari di cui sopra sono riconducibili alle situazioni eccezionali relativi agli eventi calamitosi, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, e agli altri eventi di natura straordinaria, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.

 

E’ importante evidenziare che l’articolo 7, D.M. 14.6.2024, al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio oggetto di concordato, prevede che la proposta per il periodo di imposta in corso al 31.12.2024 (sia per il reddito d’impresa che di lavoro autonomo, e anche ai fini Irap), tenga conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31.12.2023 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all’allegato 1, D.M. 14.6.2024.