Decreto Aiuti quater: le novità fiscali in sintesi

Decreto Aiuti quater: le novità fiscali in sintesi

Decreto Aiuti quater:  le novità fiscali in sintesi

Giovedi 10 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Aiuti quater. 

Di seguito si richiamano le principali novità fiscali annunciate.

Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

I crediti d’imposta per energia elettrica e gas sono riconosciuti anche per le spese sostenute nel mese di dicembre 2022, alle stesse condizioni previste dal D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti ter). Si ricorda, a tal proposito, che il Decreto Aiuti ter aveva tra l’altro esteso la spettanza del credito d’imposta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. I crediti d’imposta relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30.06.2023, ferma restando la facoltà di cessione.

A pena di decadenza dovrà essere trasmessa, entro il 16.03.2023, un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 all’Agenzia delle entrate, con riferimento ai crediti maturati nel terzo e nel quarto trimestre (prima il termine era del 16.02.2023). È necessario attendere, a tal fine, apposito provvedimento da parte delle Entrate.

 

Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti.

Sono rideterminate, fino al 31.12.2022 le aliquote di accisa di benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, GPL usati come carburanti, gas naturale usato per autotrazione. L’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è invece stabilita al 5%.

Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere, entro il 13 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti oggetto dell’agevolazione in esame giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022 (salvo non sia prorogata la riduzione delle aliquote).

 

Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

Le imprese residenti in Italia possono richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023. Le imprese interessate dovranno formulare apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Le imprese che accederanno di questa forma di rateazione potranno beneficiare di un tasso di interesse calmierato (che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei Btp di pari durata) e potranno vedersi sottoporre un piano con massimo di 48 rate mensili. È prevista la decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di due rate consecutive. Gli oneri della rateazione saranno a carico dei fornitori. Questi ultimi, però, potranno chiedere una fideiussione assicurativa contro garantita da Sace. Potranno anche beneficiare, a determinate condizioni, di finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica. Questa misura richiede l’autorizzazione Ue, che, come noto, potrebbe richiedere anche qualche mese; si tratta quindi, presumibilmente, di una norma introdotta per anticipare una misura che sarà confermata, per tutto il 2023, dalla Legge di bilancio.

Misure fiscali per il welfare aziendale.

 Limitatamente al periodo d'imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 (in luogo del precedente limite di euro 600, introdotto dal Decreto Aiuti bis).

Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento

Dal prossimo 1° gennaio il limite per la circolazione del contante passa da euro 1.000 ad euro 5.000. Viene contestualmente introdotto un contributo per l’adeguamento degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in considerazione delle novità introdotte dall’articolo 18 D.L. 36/2022, che ha previsto la possibilità, per coloro che acquistano con metodi di pagamento elettronico, di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Il credito d’imposta riconosciuto sarà pari al 100% della spesa sostenuta, entro il limite di euro 50 per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa di euro 80 milioni per l’anno 2023.

Modifiche alla disciplina sul superbonus: condomini

Il superbonus passa dal 110% al 90% dal 2023; continueranno a beneficiare del 110% soltanto i condomini che avranno già deliberato l’intervento e avranno già presentato, entro il 25 novembre, la CILAS.

 

Modifiche alla disciplina sul superbonus: unifamiliari

È possibile beneficiare del superbonus al 110% fino al 31 marzo 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) per le unifamiliari, se è stato completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022. Per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 sulle unifamiliari è possibile beneficiare del superbonus al 90% fino al 31 dicembre 2023, se sono rispettate le seguenti due condizioni: l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale, il reddito non risulta superiore a 15.000 euro.

Il reddito di cui al secondo punto deve essere calcolato secondo uno specifico meccanismo dettato dalla stessa norma, in forza del quale la somma dei redditi complessivi posseduti nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa dal contribuente e dai familiari deve essere diviso per un numero stabilito dalla norma in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare (inteso come richiedente, coniuge e familiari a carico).