Regolarizzazione delle Crypto-attività

Nell’ambito della Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023), il Legislatore ha introdotto una procedura di regolarizzazione delle cripto-attività

Regolarizzazione delle Crypto-attività

Nell’ambito della Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023), il Legislatore ha introdotto una procedura di regolarizzazione delle cripto-attività a favore dei soggetti di cui all’art. 4, DL n. 167/90 (persone fisiche / enti non commerciali / società semplici ed equiparate), che non hanno indicato nel mod. REDDITI le cripto-attività detenute entro il 31.12.2021 / redditi sulle stesse realizzati.

A tal fine l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 7.8.2023 ha approvato il modello utilizzabile per la predetta regolarizzazione, le relative istruzioni e uno schema di relazione di accompagnamento.

AMBITO SOGGETTIVO

Come sopra accennato, la regolarizzazione interessa le persone fisiche / enti non commerciali / società semplici ed equiparate residenti in Italia che detenevano cripto-attività entro il 31.12.2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o non hanno dichiarato i redditi derivanti da tali attività.

AMBITO OGGETTIVO

Possono essere oggetto di regolarizzazione le cripto-attività rappresentate da cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking, o comunque detenute entro il 31.12.2021 non indicate nel quadro RW del mod. REDDITI e/o non dichiarati i redditi sulle stesse realizzati entro la predetta data.

Resta ferma la possibilità di regolarizzare i redditi derivanti dalle altre cripto-attività, diverse dalle cripto- valute, non indicati in dichiarazione dei redditi realizzati entro il 31.12.2021.

La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta fino al 2021 per i quali, alla data di presentazione della domanda, non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento / contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al citato art. 4 e quelli ai fini delle imposte sui redditi.

PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE

Come sopra accennato, possono essere oggetto di regolarizzazione sia le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale sia quelle degli obblighi di dichiarazione dei redditi delle cripto-attività detenute entro il 31.12.2021.

In particolare i soggetti che hanno omesso, in tutto o in parte, di indicare:

O nel quadro RW, le cripto-valute detenute fino al 31.12.2021 possono regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione del modello indicando il valore in ciascun periodod’imposta e versando la sanzione pari allo 0,5% del valore delle stesse non dichiarate al termine del periodo e/o alla data di cessione (non è applicabile la sanzione di cui all’art. 5, comma 2, DL n. 167/90 dal 3% al 15% degli importi non dichiarati);

O nella propria dichiarazione i redditi derivanti da cripto-attività, incluse le cripto-valute, realizzati nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione del modello indicando il valore in ciascun periodo d’imposta e versando l’imposta sostitutiva del 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine del periodo e/o alla data di cessione (non sono dovute sanzioni e interessi collegati ai redditi omessi). Il pagamento dell’imposta produce effetti esclusivamente ai fini delle imposte suiredditi.

Quanto dovuto va versato mediante il mod. F24 ELIDE in unica soluzione entro il 30.11.2023 senza possibilità di compensazione con i crediti a disposizione. A tal fine l’Agenzia delle Entrate con la

Risoluzione 9.8.2023, n. 50/E ha istituto i seguenti codici tributo utilizzabili per il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione in esame.

 

1718

Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre

2022, n. 197 - Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale

 

1719

Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione

 

DOCUMENTAZIONE PROBATORIA

La regolarizzazione delle cripto-attività è subordinata alla dimostrazione dell’irrilevanza penale delle somme investite ivi compresi i delitti di cui agli artt. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 4 (Dichiarazione infedele), 5 (Omessa dichiarazione), 10-bis (Omesso versamento di ritenute dovute o certificate) e 10-ter (Omesso versamento di IVA), D.Lgs. n. 74/2000 nonchè i delitti di cui agli artt. 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648- ter.1 (Autoriciclaggio), Codice penale.

A tal fine il contribuente deve allegare al modello una relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta e/o del periodo di detenzione delle cripto-attività e/o dei relativi redditi omessi.

A titolo esemplificativo l’Agenzia propone:

O le contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività indicate nel modello;

O i wallet address;

O i numeri di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle cripto-attività al soggetto che presenta la domanda.

A tal fine l’Allegato 3 al citato Provvedimento 7.8.2023 propone il seguente schema utilizzabile per la redazione della relazione.

 

 

Introduzione

Vanno indicate le violazioni che formano oggetto di regolarizzazione, le modalità con cui le stesse sono state realizzate e i momenti in cui sono state commesse. In particolare dovranno essere chiariti gli anni interessati dalla regolarizzazione ed il tipo di violazioni compiute in ciascun anno.

Prospetto

di riconciliazione

Va inserito un prospetto di riconciliazione tra la documentazione presentata e gli importi riportati nel modello.

 

Soggetti collegati

Vanno fornite le informazioni rispetto agli eventuali soggetti collegati, indicati nella Sezione I del modello di richiesta di accesso alla regolarizzazione delle cripto-attività.

 

 

 

Cripto-attività

Va dettagliato in maniera analitica il valore complessivo delle cripto-valute e delle altre cripto-attività indicato a campo 1, 2, 3 e 4 della Sezione II del modello, con indicazione di quelle detenute alla data del 31.12 e/o cedute nel corso del periodo d’imposta. Al fine di facilitare la ricostruzione del valore indicato nella predetta Sezione II dovrà essere predisposto un apposito prospetto in cui indicare, separatamente per tipologia, il valore delle cripto-attività al momento di ogni singolo realizzo o alla data del 31.12, se ancora detenute a taledata.

STRUTTURA DELLA DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE

Il modello della domanda, approvato con il citato Provvedimento 7.8.2023, è così composto.

 

“Dati del contribuente”

Oltre al codice fiscale del soggetto richiedente, vanno riportati i relativi dati anagrafici / denominazione o ragione sociale.

 

 

“Dati del rappresentante”

Nel caso in cui il soggetto che firma la domanda non è il richiedente va riportato, il codice fiscale del rappresentante e i relativi dati anagrafici compreso il “Codice carica”. Se la domanda è presentata da una società per conto del richiedente, va compilato anche il campo “Codice fiscale società”, indicando sia il codice carica corrispondente al rapporto tra la società che presenta la domanda e il dichiarante, sia il codice fiscale del rappresentante.

 

 

 

 

 

“Dati del

professionista”

Per la predisposizione della domanda e l’effettuazione degli adempimenti previsti i soggetti interessati possono avvalersi di un professionista (ad esempio dottore commercialista, consulente del lavoro) e optare, tramite la barratura della casella “Invio comunicazioni al professionista”, per la ricezione di eventuali comunicazioni presso il professionista stesso. Quest’ultimo, accettando di ricevere le predette comunicazioni deve apporre la propria firma.

Nel riquadro in esame vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del professionista. In caso di società, va indicato il codice fiscale di quest’ultima e la denominazione o ragione sociale.

 

“Recapiti”

Vanno indicati i recapiti telefonici, fax e posta elettronica presso i quali essere contattati / ricevere comunicazioni. Se barrata la casella “Invio comunicazioni al professionista”, vanno indicati i recapiti del professionista al quale l’Agenzia dovrà inviare eventuali comunicazioni.

Sezione I

“Soggetti collegati”

Vanno indicati i codici fiscali dei soggetti che presentano un collegamento con le cripto-attività detenute in relazione alle quali è effettuata la regolarizzazione.

 

 

 

 

 

 

Sezione II “Cripto attività detenute”

Valore delle cripto-attività detenute, relativamente ai periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della domanda, non sono scaduti i termini per l’accertamento

/ contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione delle cripto-valute e di quelli ai fini delle imposte sui redditi per le omissioni dei redditi sulle stesse realizzati, nonché derivanti dalle altre cripto-attività, diverse dalle cripto-valute (nel modello è possibile indicati i dati relativi agli anni dal 2016 al 2021).

In particolare:

O nelle colonne 1 e 2, devono essere indicati i controvalori in Euro delle cripto- valute per le quali il contribuente intende regolarizzare l’omessa indicazione nel quadro RW e/o dichiarazione dei relativi redditi;

O nelle colonne 3 e 4, devono essere indicati i controvalori in Euro delle altre cripto-attività per le quali il contribuente intende regolarizzare l’omessa dichiarazione dei relativi redditi.

Il controvalore in Euro è determinato al cambio indicato al momento del

NB  realizzo / 31.12 sulla piattaforma / sito utilizzata dal contribuente per la

vendita / acquisto.

 

Sezione III “Imposta sostitutiva”

La casella “Redditi non dichiarati” va barrata nel caso in cui il soggetto interessato intenda regolarizzare l’omessa dichiarazione dei redditi derivanti dalle cripto-attività, incluse le cripto-valute, realizzati in uno degli anni di riferimento. Va indicato anche l’ammontare dell’imposta sostitutiva, pari al 3,5% sulla somma dei campi 1, 2, 3 e 4 della Sezione II.

 

 

Sezione IV “Sanzione”

La casella “Violazioni monitoraggio fiscale” va barrata nel caso in cui il soggetto intenda regolarizzare l’omessa indicazione delle cripto-valute nel quadro RW della dichiarazione dei redditi in uno degli anni di riferimento.

In particolare a campo 1 va indicato l’ammontare della sanzione ridotta pari allo 0,5%, per ciascun anno, del valore delle cripto-valute non dichiarate, pari alla somma dei campi 1 e 2 della Sezione II.

Il contribuente che ha omesso, in tutto o in parte, di indicare nel quadro RW le cripto-valute, nonché i redditi derivanti dalle stesse, deve compilare le Sezioni II, III e IV.

Nella Sezione V “Dati del pagamento delle imposte e delle sanzioni” vanno indicati i dati dei versamenti delle somme dovute (imposta sostitutiva / sanzioni) effettuati entro il 30.11.2023.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La domanda di regolarizzazione va presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 30.11.2023 utilizzando il predetto modello firmato digitalmente allegando i mod. F24 Elide dei versamenti effettuati e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria.

Nel caso in cui la domanda non sia firmata digitalmente vanno allegate anche le copie dei documenti d’identità dei firmatari della regolarizzazione.

La trasmissione va effettuata dal contribuente / professionista mediante PEC alla competente Direzione Regionale in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.

Nel caso in cui la domanda sia inviata da un professionista lo stesso è tenuto a rilasciare copia al contribuente della domanda inviata, unitamente alle ricevute PEC di accettazione e consegna.

PERFEZIONAMENTO DELLA REGOLARIZZAZIONE

La procedura si perfeziona con l’invio del modello e con il pagamento di quanto dovuto entro la predetta data. In caso di mancato perfezionamento della procedura, la domanda di regolarizzazione non produce effetti e l’Ufficio procede con le ordinarie attività istruttorie / di accertamento al recupero delle imposte dovute, interessi e relative sanzioni